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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310 ultimo aggiornamento all'atto: 24/09/1994 --> Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994) (GU n.256 del 02-11-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 2 bisorig. 3agg.2 agg.1 orig. 4orig. 4 bisorig. 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-12-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, nonché di emanare disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto, l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali, la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA Il seguente decreto-legge: Art. 1 Bilancio

  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre
  2. ((
  3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1990, N.403)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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