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DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’a

tto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 ultimo aggiornamento all'atto: 25/05/2016 --> ((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonchè della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.)) note: Entrata in vigore del decreto: 5-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016) (GU n.233 del 04-10-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6agg.1 orig. 7agg.1 orig. 7 bis 7 ter 7 quater 8orig. 9orig. 10agg.1 orig. 10 bis 10 ter 10 quater 10 quinquies 10 sexies 11orig. 12agg.1 orig. 13orig. 14agg.1 orig. 14 bisorig. 14 terorig. 14 quater 14 quinquies 15agg.1 orig. 15 bis 16 Allegati Allegato I Allegato Iorig. Allegato II Allegato IIagg.1 orig. Allegato III Allegato IIIagg.1 orig. Allegato IV Allegato IV Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-5-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio, in materia di recipienti semplici a pressione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai recipienti ((semplici a pressione fabbricati in serie)) , di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: ((

  1. a)i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma; a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;))
  2. b)il recipiente è costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
  3. c)la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
  4. d)la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300 ›C per i recipienti in acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per ((l'installazione su o per la propulsione)) di navi o aeromobili, nonché gli estintori. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.