LEGGE 11 luglio 1980, n. 312 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 luglio 1980, n. 312 ultimo aggiornamento all'atto: 24/06/2014 --> Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014) (GU n.190 del 12-07-1980 - Suppl. Ordinario n. 1) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I PERSONALE DEI MINISTERI 1 2 3 4agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 6agg.1 orig. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16orig. 17 18 19 20orig. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31orig. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41orig. TITOLO II PERSONALE DELLA SCUOLACAPO INORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE,SECONDARIA E ARTISTICA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLESPECIALI DELLO STATO 42 43 44 45 46 47 48orig. 49 50 51orig. 52 53 54 55 56 57 58 59orig. 60 61 62 63 64 65 CAPO II. NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLEACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTEDRAMMATICA E DI DANZA. 66 67 68orig. 69orig. 70agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO III PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DIISTRUZIONE UNIVERSITARIACAPO I.PERSONALE DOCENTE. 71 72 73 74 75 76 77 CAPO II. PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ. 78 79 80 81 82 83 84 85 86orig. 87 88 89 90 91 92 93 94 95orig. 96 97 TITOLO IV PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 98 99 100 101orig. 102 103orig. 104orig. 105orig. 106 107orig. 108orig. 109orig. 110 111 112orig. 113 114 115orig. 116 117 118 119orig. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132orig. TITOLO V PERSONALE DIRIGENTE 133 134 135 TITOLO VI PERSONALE MILITARE.CAPO IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 136orig. 137orig. 138agg.3 agg.2 agg.1 orig. 139orig. 140agg.2 agg.1 orig. 141orig. 142agg.1 orig. CAPO II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLIAGENTI DI CUSTODIA. 143agg.2 agg.1 orig. 144orig. 145orig. CAPO III NORME PARTICOLARI PER LE FORZE ARMATE. 146agg.1 orig. 147orig. 148agg.1 orig. 149orig. 150orig. 151agg.1 orig. TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE 152 153 154agg.1 orig. 155 156 157orig. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168agg.3 agg.2 agg.1 orig. 169 170 171 172 173 174 175 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-7-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Area di applicazione) Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.
- Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
- Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento. L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti. Fino a quando non sarà provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
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