icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 19 marzo 1992, n. 312 Regolamento recante istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee. note: Entrata in vigore del decreto: 28/6/1992 (GU n.138 del 13-06-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Tabella A bis Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-6-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12; Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatria come integrata dalla legge 30 ottobre 1988, n. 471; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986 concernente le modalità e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte dei laureati in medicina e chiriurgia abilitati all'esercizio professionale; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420, con il quale è stato inserito nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, una nuova tabella A-bis al ruolo sanitario relativa al profilo professionale odontoiatri con l'indicazione delle tre posizioni funzionali in cui tale profilo si articola; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali; Vista la legge 30 ottobre 1988, n. 471, che detta norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri; Vista la sentenza 9 marzo 1989, n. 100, con la quale la Corte costituzionale dichiara "l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano 'optarè nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché 'chiederè senza limite di tempo tale iscrizione"; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25, che detta norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali; Ravvisata la necessità di integrare la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per il profilo professionale odontoiatri; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 marzo 1991; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo la tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 è aggiunta la tabella A-bis di cui all'unito allegato, che ne forma parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992 Registro n. 6 Sanità, foglio n. 315 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente: "Art. 47. - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i princìpi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) di assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale; 2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, dagli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività; 5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico; 6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale; 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali. Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presìdi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi; 2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale; 4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.