← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1981, n. 313 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1981, n. 313 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1981, n. 313 Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130, concernente l'adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali. (GU n.171 del 24-06-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della "professione di ragioniere e perito commerciale" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068; Visto il decreto presidenziale 10 febbraio 1981, n. 130, con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567; Ritenuta la opportunità, ad integrazione del citato decreto 10 febbraio 1981, n. 130, di fissare un limite massimo alla misura degli emolumenti per le prestazioni di sindaco nelle società commerciali; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: Ad integrazione del decreto presidenziale 10 febbraio 1981, n. 130, il limite massimo degli emolumenti spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 10.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1981 Atti di governo, registro n. 33, foglio n. 25 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.