DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 314 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu
alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 314 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma "aeque principaliter" dalla Parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Moleto del comune di Ottiglio, con la Parrocchia di San Pietro in Comune di Olivola (Alessandria). (GU n.85 del 29-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-4-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 25 novembre 1961, relativo alla unione perpetua nella forma "acque principaliter" della Parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Moleto del comune di Ottiglio, con la parrocchia di San Pietro in comune di Olivola (Alessandria). Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n.
- - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi