cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 giugno 1969, n. 314 ultimo aggiornamento all'atto: 18/09/1969 --> Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968. (Secondo provvedimento). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1969) (GU n.160 del 27-06-1969 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Allegati Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-7-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuata per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000, inscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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