DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1957, n. 315 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1957, n. 315 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania. (GU n.129 del 22-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-6-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955 n. 622; 20 settembre 1955, n. 937; 25 settembre 1955, n. 959; 16 marzo 1956, n. 529 e 3 settembre 1956, n. 1133; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 13) Istituzioni di diritto pubblico; 14) Storia delle dottrine politiche; 15) Politica economica e finanziaria; 16) Diritto fallimentare; 17) Contabilità di Stato; 18) Storia dei trattati e politica internazionale. Art. 11. - Agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, dichiarati propedeutici, vanno aggiunti i seguenti:
- h)istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per il diritto internazionale. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: 28) Dialettologia siciliana. Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico e indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Tecnologia e chimica del petrolio; Impianti chimici industriali; Chimica applicata. Art. 48. - È aggiunto il seguente comma: "L'iscrizione e l'esame relativi all'insegnamento di chimica organica sono propedeutici rispettivamente per l'iscrizione e l'esame relativi al corso di esercitazioni di chimica organica e di analisi organica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1957 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 118. - CARLOMAGNO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955 n. 622; 20 settembre 1955, n. 937; 25 settembre 1955, n. 959; 16 marzo 1956, n. 529 e 3 settembre 1956, n. 1133; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 13) Istituzioni di diritto pubblico; 14) Storia delle dottrine politiche; 15) Politica economica e finanziaria; 16) Diritto fallimentare; 17) Contabilità di Stato; 18) Storia dei trattati e politica internazionale. Art. 11. - Agli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, dichiarati propedeutici, vanno aggiunti i seguenti:
- h)istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per il diritto internazionale. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: 28) Dialettologia siciliana. Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico biologico e indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Tecnologia e chimica del petrolio; Impianti chimici industriali; Chimica applicata. Art. 48. - È aggiunto il seguente comma: "L'iscrizione e l'esame relativi all'insegnamento di chimica organica sono propedeutici rispettivamente per l'iscrizione e l'esame relativi al corso di esercitazioni di chimica organica e di analisi organica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1957 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 118. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi