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LEGGE 25 marzo 1958, n. 316 - Normattiva

LEGGE 25 marzo 1958, n. 316 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 marzo 1958, n. 316 Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale "Alleanza cooperativa torinese". (GU n.91 del 15-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-4-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'ente morale "Alleanza cooperativa torinese" sono sostituiti dai seguenti "Art. 6. - Il Consiglio di amministrazione è composto:

  1. a)di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;
  2. b)di tre rappresentanti dei consumatori, designati uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;
  3. c)di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino. I rappresentanti di cui alle lettere
  4. b)e
  5. c)sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". "Art. 9. - I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:
  6. a)due effettivi ed uno supplente dalla assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;
  7. b)uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  8. c)uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;
  9. d)uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana. I sindaci esercitano le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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