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LEGGE 2 ottobre 1991, n. 316 - Normattiva

LEGGE 2 ottobre 1991, n. 316 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 ottobre 1991, n. 316 Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo. note: Entrata in vigore della legge: 24/10/1991 (GU n.237 del 09-10-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-10-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti postali, nonché le tariffe relative ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al Ministro dei trasporti.
  2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 è soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttività nei confronti della media dei vettori comunitari, nonché dell'andamento dei costi del carburante.
  3. È abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come sostituito dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1985, n.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente articolo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 324/1976 reca: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile". Il quarto comma dell'art. 9 della predetta legge, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1985, così recitava: "La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: "Art.
  5. -
  6. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.
  7. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1- ter e 1-quater dell'art. 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n.
  8. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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