izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 317 Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma. (GU n.184 del 04-07-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-7-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti al consiglio provinciale dell'economia di Roma, ora camera di commercio di Roma, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230, con il quale sono state apportate variazioni alla tariffa suddetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, n. 549, che prevede facilitazioni sui diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 434 del 12 novembre 1976, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.