a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317 ultimo aggiornamento all'atto: 23/09/2015 --> Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 398 (in G.U. 03/10/1987, n.231) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015) (GU n.179 del 03-08-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 2 bisorig. 3orig. 4agg.2 agg.1 orig. 5agg.1 orig. 6orig. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-9-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 (Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero) 1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.