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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 aprile 1947, n. 318 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 aprile 1947, n. 318 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di prob

lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 aprile 1947, n. 318 ultimo aggiornamento all'atto: 14/04/1953 --> Norme per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/1953) (GU n.111 del 17-05-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3 4 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per la difesa, e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 A carico del bilancio dello Stato è stanziato un fondo di lire duecentomilioni da destinarsi all'assistenza postsanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione. Tale assistenza è effettuata mediante il ricovero dei tubercolotici dimessi in appositi convalescenziari o colonie post-sanatoriali, e, in caso di insufficienza di posti-letto in tali Istituti, con la concessione di una Indennità, a titolo di assistenza post-sanatoriale, di L. 200 giornaliere per un periodo di centottanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione, per coloro che siano dimessi dalle case di cura dopo la entrata in vigore del presente decreto. Dell'indennità possono beneficiare anche gli infermi che siano stati dimessi dagli Istituti di ricovero posteriormente al 30 settembre 1946, ma in nessun caso la corresponsione dell'indennità può avere decorrenza anteriore al 22 dicembre 1946. Il periodo di cettottanta giorni può essere prorogato, quando le condizioni economiche e fisiche dell'assistito lo rendano necessario, fino ad un massimo di altri novanta giorni, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(1)(
(3)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4) che "La concessione delle indennità, a titolo di assistenza post-sanatoriale, è prolungata in ogni caso per un periodo di novanta giorni in aggiunta a quello di centottanta giorni, stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 1947, n. 318. Tale indennità è aumentata a lire cinquecento giornaliere per i primi novanta giorni, a lire quattrocento giornaliere per i successivi novanta giorni e a lire trecento giornaliere per gli ultimi novanta giorni. Per la indennità in corso di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ammontare sarà rispettivamente di lire cinquecento, di lire quattrocento e di lire trecento al giorno, a seconda che la indennità si trovi nei primi novanta giorni di godimento, nei successivi o in quelli rimanenti. L'indennità post-sanatoriale a favore degli infermi che non siano capi-famiglia, è stabilita nella misura di lire trecento giornaliere, ed è corrisposta per centottanta giornate a decorrere dalla data di dimissione dal luogo di cura". --------------- AGGIORNAMENTO
(3)La L. 9 aprile 1953, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue: per i capifamiglia: lire 500 giornaliere per il periodo di un anno; per i non capifamiglia: lire 300 giornaliere per i primi sei mesi, lire 200 giornaliere per i successivi sei mesi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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