clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 318 ultimo aggiornamento all'atto: 27/12/1948 --> Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di Enti e Società tassabili in base a bilancio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1948) (GU n.97 del 24-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-12-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Art. 1 I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.