erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 maggio 1971, n. 318 Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo. (GU n.145 del 09-06-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-6-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'istituto poligrafico dello Stato. Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonché al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico. La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed è maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonché nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca. L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1970. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.