izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 318 Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496. note: Entrata in vigore del decreto: 11/07/1992 (GU n.149 del 26-06-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-7-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e, in particolare, gli articoli 3, penultimo comma, 17 e 55, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di immissione in commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi; di marchi di identificazione del produttore e dell'importatore degli oggetti stessi; di iscrizioni consentite sugli oggetti in metalli comuni rivestiti di metalli preziosi; Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle anzidette norme; Sentito il parere del Comitato centrale metrico, espresso nella riunione del 20 febbraio 1991; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1970, n. 1496, e successive modificazioni, il penultimo comma è sostituito dal seguente: "Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.