izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 319 Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia. (GU n.184 del 04-07-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-7-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Venezia con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043, con il quale, nel modificare tale tariffa è stata confermata la predetta esenzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 227, che prevede facilitazioni nei diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 102 del 9 febbraio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.