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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956, n. 32 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956, n. 32 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956, n. 32 Regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632. (GU n.32 del 08-02-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTODELL'OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TITOLO II NORME PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO A VITA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-2-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale; Art. 1 Fini dell'Opera Per il raggiungimento degli scopi previsti agli articoli 1 e 4 della legge istitutiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili: 1) provvede alla concessione dell'assegno a vita ai ciechi civili secondo le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento; 2) ferme restando le competenze dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, attua il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei ciechi civili svolte, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati. A tal fine l'Opera: a) promuove intese tra gli enti suddetti, ne richiede la collaborazione e compie presso di essi ogni altro intervento ritenuto idoneo; b) ha facoltà di chiedere ogni notizia intorno a programmi o iniziative particolari degli enti di cui sopra; c) esprime parere sulle domande di erezione in ente morale nonché sulle proposte di riforma degli enti medesimi. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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