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LEGGE 9 febbraio 1982, n. 32 - Normattiva

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 32 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 febbraio 1982, n. 32 Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso. (GU n.42 del 12-02-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare. Per consentire in più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n.

  1. Completata l'opera, l'ANAS consegnerà il manufatto in uso all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che provvederà con propri fondi all'attrezzatura, alla gestione ed alla sperimentazione. Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
  2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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