cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 febbraio 1988, n. 32 Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione. note: Entrata in vigore della legge: 27/02/1988 (GU n.35 del 12-02-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, con legge 27 febbraio 1955, n. 66, e con la presente legge, è il seguente: "Art. 1279 (Contributi per il lavoro portuale). - Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni può, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonché dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.