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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. 320 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. 320 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. 320 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma. (GU n.134 del 01-06-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 16-6-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20° aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facoltà è aggiunto il seguente comma: "Gli esami biennali possano essere sostenuti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne". Le Scuole di perfezionamento in "Otorinolaringoiatria", in "Patologia generale" ed in "Neurologia e psichiatria" mutano denominazione in quella di "Scuola di specializzazione". Art. 432, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami verranno sostenuti secondo quanto annualmente stabilito dal manifesto della Scuola". Art. 444, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti: Anatomia clinica del sistema nervoso (1° anno); Istologia e istopatologia del sistema nervoso (1° anno); Semeiotica neurologica (1° anno e 2° anno); Semeiotica psichiatrica (1° e 2° anno); Esami di laboratorio (1° anno); Psicologia psicopatologia dell'età evolutiva (2° anno); Neurofisiologia e fisiopatologia (2° anno); Nozioni di biochimica del sistema nervoso (2° anno); Elettrodiagnostica ed elettroterapia (2° anno); Elettroencefalografia (2° anno); Otoneurologia (2° anno); Neuroftalmologia (2° anno); Semeiotica del sistema nervoso vegetativo (2° anno); Psicopatologia (2° anno); Test mentali (2° anno); Neuroradiologia (3° anno); Clinica delle malattie nervose e mentali (1°, 2° e 3° anno); Dimostrazioni diagnostiche delle malattie neurologiche (3° anno); Dimostrazioni diagnostiche delle malattie psichiatriche (3° anno); Igiene mentale e psichiatria sociale (3° anno); Neuropsichiatria infantile (3° anno); Elementi di neurochirurgia (3° anno); Teoria e clinica della riabilitazione (3° anno); Elementi di psicoterapia (3° anno)". Art. 515, relativo alle finalità ed ai titoli di ammissione alla Scuola di specializzazione in Patologia generale è abrogato e sostituito dal seguente: "Finalità sono quelle di cui all'art. 391. Possono essere ammessi alla Scuola laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze biologiche o di altre Facoltà nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di Patologia generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 54. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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