izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1978, n. 320 Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna. (GU n.184 del 04-07-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-7-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio e industria di Bologna con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1970, n. 152, con il quale, confermando tale esenzione, sono state apportate variazioni alla tariffa suddetta e previste facilitazioni sui diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 280 del 21 dicembre 1976, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.