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LEGGE 12 agosto 1993, n. 320 - Normattiva

LEGGE 12 agosto 1993, n. 320 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 agosto 1993, n. 320 Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali. note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1993 (GU n.198 del 24-08-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-9-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 2 dicembre 1980, n. 803, è elevata a lire 1.000 milioni a decorrere dal 1› gennaio
  2. Per assicurare la conservazione del patrimonio librario delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni, presso le medesime biblioteche può essere assegnato a prestare servizio personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge n. 803/1980 (Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'art. 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501), è il seguente: "Art.
  3. - Per le spese di personale necessario ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma annua di lire 344 milioni. (Omissis)". - Il R.D. n. 3036/1866 reca: "Soppressione delle corporazioni religiose". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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