LEGGE 18 giugno 1985, n. 321 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 giugno 1985, n. 321 ultimo aggiornamento all'atto: 12/04/1986 --> Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1986) (GU n.154 del 02-07-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-6-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((
- La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n.
- Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in più pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:. a) denominazione di vendita; b) elenco degli ingredienti; c) data di produzione; d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso"; e) luogo di origine o di provenienza; f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento; g) condizioni opportune di conservazione)) (
(1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI ---------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.L 11 aprile 1986, n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine" e (con l'art. 1-ter) che "I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322." nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi