LEGGE 14 giugno 1949, n. 322 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 14 giugno 1949, n. 322 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/1951 --> Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951) (GU n.144 del 25-06-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-2-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.
(1)(
(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 23 dicembre 1949, n. 950 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso". --------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 23 dicembre 1949, n. 950, come modificata dalla L. 28 dicembre 1950, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950, è prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi