LEGGE 1 agosto 1988, n. 322 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 agosto 1988, n. 322 Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale. note: Entrata in vigore della legge: 23/08/1988 (GU n.185 del 08-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1› agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 604 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario). - Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
- nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: a. le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna; b. le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non più soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili; c. i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;
- nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; (i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento), le sentenze con le quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
- i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia. I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a ) e b) del numero 1, le sentenze pronunziate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarino o revocano la riabilitazione". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi