LEGGE 2 aprile 1958, n. 323 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 aprile 1958, n. 323 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.91 del 15-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato domanda, per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale per l'anno accademico 1956-57, o la presentino entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione all'esercizio professionale. L'abilitazione provvisoria ha decorrenza dalla data di chiusura della prima sessione di esame indetta per l'anno 1958; da essa decadranno coloro che non partecipino con esito positivo agli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione di esame che avrà inizio il 15 settembre
- Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo possono prendere parte anche coloro che abbiano partecipato, con esito negativo, alla sessione del marzo 1958, nonché coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1957-
- Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziatasi nel marzo 1958, non siano stati in grado di parteciparvi o non abbiano completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo appello, che si svolgerà in prosecuzione di quello iniziatosi il 10 marzo
- Per il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, da parte del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto di istruzione superiore, presso il quale venne conseguito il titolo accademico, gli interessati sono tenuti al pagamento della tassa a favore delle Opere universitarie nella misura indicata dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n.
- articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi