LEGGE 21 aprile 1961, n. 323 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 aprile 1961, n. 323 Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro. (GU n.116 del 12-05-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-5-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
- a)per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
- b)per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sarà esercitata dalla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.880 a chilometro per il periodo che va dal 1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;
- c)per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro. Le sovvenzioni di cui alle lettere
- b)e
- c)saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237. Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1 gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima nell'esercizio delle due linee. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi