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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323 ultimo aggiornamento all'atto: 04/02/2026 --> Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero. note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2026) (GU n.223 del 23-09-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero art. 1 art. 2 art. 3 art. 4orig. art. 5orig. art. 6orig. art. 7orig. art. 8 art. 9orig. art. 10orig. art. 11orig. art. 12orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-10-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989 Atti di governo, registro n. 79, foglio n. 4 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo dell'art. 18 della legge n. 470/1988 è il seguente: "Art.
  2. -
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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