← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. 326 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. 326 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. 326 Modificazione alla tabella, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, concernente il numero e la residenza dei notai. (GU n.136 del 16-06-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-7-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuta l'opportunità di sopprimere il terzo posto di notaio nel comune di Cortona, del distretto notarile di Arezzo; Visti i pareri del Consiglio notarile di Arezzo e della Corte di appello di Firenze; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il terzo posto di notaio nel comune di Cortona, del distretto notarile di Arezzo, è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1950 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 89. - CARLOMAGNO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.