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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 326 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 326 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 326 ultimo aggiornamento all'atto: 27/10/1993 --> Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.Decreto-Legge convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 425 (in G.U. 27/10/1993, n.253). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993) (GU n.202 del 28-08-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-8-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni; Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e succes- sive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.
  2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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