icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETO 25 marzo 1997, n. 326 Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. note: Entrata in vigore del decreto: 14-10-1997 (GU n.227 del 29-09-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-10-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 31; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39, contenente norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1996, n. 522, con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero; Ravvisata la necessità di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, rideterminando le funzioni degli uffici esistenti, sulla base di criteri di omogeneità, complementarità e organicità, nonché di ottimizzare il controllo interno tendente alla verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; Ritenuta, altresì, l'opportunità di organizzare le strutture secondo criteri generali e principi uniformi di flessibilità, al fine di conseguire efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, ottimizzando il rapporto fra risultati conseguiti e risorse impiegate, anche sulla base della diversificazione delle funzioni di staff e di line; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, e con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Programmi ed obiettivi dei Dipartimenti 1. I Dipartimenti del Ministero, previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, perseguono gli obiettivi ed i programmi definiti dal Ministro, individuando annualmente specifici progetti da affidare alla gestione dei dirigenti assegnati a ciascun Dipartimento. 2. I direttori generali preposti ai Dipartimenti determinano, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di indirizzo del Ministro, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nei limiti di quelle assegnate al rispettivo Dipartimento, destinandole agli uffici di livello dirigenziale indicati nei seguenti articoli. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca: "Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". - Il testo degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituiti rispettivamente dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1993 e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 470/1993 è il seguente: "Art. 6. - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è dispostamediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque esere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica". "Art. 31. - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.