azione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 327 ultimo aggiornamento all'atto: 01/07/1978 --> Termini per la retribuzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramite concesse all'industria privata. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1978) (GU n.120 del 24-05-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-6-1946 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo: 24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza; 36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno; 72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente; 24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto; 24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno. Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalità doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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