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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 327 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 327 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cl

icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 327 ultimo aggiornamento all'atto: 25/11/1989 --> Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali. note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1989.Decreto-Legge convertito dalla L. 24 novembre 1989, n. 380 (in G.U. 25/11/1989, n.276). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1989) (GU n.225 del 26-09-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Tabella B Tabella B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-9-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nei tribunali di maggiore importanza e nell'imminenza dell'avvio delle ordinarie procedure per la copertura dei posti, alla organizzazione di uffici dei giudici per le indagini preliminari (G.I.P.), al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli attuali presidenti, nonché al conferimento delle stesse funzioni ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.
  2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.
  3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
  4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.
  5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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