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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 329 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 329 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 329 ultimo aggiornamento all'atto: 28/03/1950 --> Istituzione di una Commissione per la concessione di acconti per danni di guerra subiti dai profughi della Venezia Giulia, Dalmazia e Dodecanneso. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1950) (GU n.98 del 26-04-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-4-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 ((È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia)) . Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalità, osservate queste ultime per quanto è possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale. Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 31 dicembre 1948. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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