izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1961, n. 329 Determinazione dell'aliquota degli addebiti da porre a carico del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per anticipata fornitura della divisa o di singoli capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale stesso, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito della uniforme. (GU n.116 del 12-05-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-5-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1315, sulla concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Ravvisata l'opportunità; di determinare l'aliquota degli addebiti da porre a carico del suddetto personale per anticipata fornitura della divisa o di singoli capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale stesso, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito della uniforme; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cui viene concessa l'anticipata fornitura di capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, è addebitata una somma pari a tante quote, come appresso determinate, del prezzo di costo dei singoli effetti, quanti sono i mesi di mancato uso, da computarsi dalla data di sostituzione a quella di scadenza del previsto periodo di durata di ciascun indumento. Ciascuna delle quote predette è ragguagliata al prezzo di costo del capo di vestiario, diviso per il numero dei mesi di durata stabilito dalle vigenti disposizioni. Analogo addebito è posto a carico del personale che, a sua domanda, venga applicato a mansioni per le quali non sia previsto l'uso dell'uniforme ovvero sia previsto l'uso di indumenti di altra foggia. Nessun addebito è applicato nei confronti del personale collocato a riposo, deceduto o comunque cessato dal servizio per cause ad esso non imputabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 92. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.