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DECRETO 26 luglio 1988, n. 329 - Normattiva

DECRETO 26 luglio 1988, n. 329 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 26 luglio 1988, n. 329 ultimo aggiornamento all'atto: 02/05/1990 --> Linee di credito in favore dell'estero di durata superiore a diciotto mesi. note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1990) (GU n.186 del 09-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-10-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto l'art. 6, comma quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 454 che prevede la possibilità di introdurre deroghe aventi carattere generale ai divieti e agli obblighi previsti in tema di monopolio e di gestione cambi da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; Vista la nota n. 43375 del 25 luglio 1988, riprodotta in allegato al presente decreto, con la quale vengono impartite direttive all'Ufficio italiano dei cambi relative alle istruzioni in tema di monopolio dei cambi alle banche abilitate; Sentita la Banca d'Italia; Decretano: Art. 1 Le banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie ed in cambi possono, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero di durata superiore a 18 mesi, fatta eccezione per i crediti finanziari connessi ad accordi intergovernativi. Anche l'erogazione di fondi a valere sulle linee di credito di cui al primo comma deve essere effettuata nel rispetto dei vincoli di posizione previsti a carico delle banche abilitate. Deroga generale analoga a quella di cui al primo comma è accordata, nell'ambito dei rispettivi limiti operativi, agli istituti di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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