sualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998, n. 329 Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero. note: Entrata in vigore del decreto: 7/10/1998 (GU n.221 del 22-09-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-10-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368; Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Nel presente regolamento, il termine: "legge" si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: "tabella" si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: "consiglio", assegnati a ciascuno di essi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.