← Italia

LEGGE 2 marzo 1954, n. 33 - Normattiva

LEGGE 2 marzo 1954, n. 33 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricer

ca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 marzo 1954, n. 33 Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato. (GU n.66 del 22-03-1954) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-4-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti: Art. 30. - "L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere. Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi. Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria". Art. 31. - "L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonché per quelli di assenza che sia dovuta:

  1. a)a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
  2. b)ad aspettativa per ragioni di salute;
  3. c)a riposo settimanale e a festività infrasettimanali;
  4. d)a congedo ordinario. Nei casi di cui alle lettere
  5. a)e
  6. b)non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica". Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località malariche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.