izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 33 Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante la disciplina e i criteri di ripartizione del fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per il contenimento delle tariffe applicate dagli enti locali ed alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. (GU n.53 del 05-03-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-3-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione e che demanda ad apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, la disciplina per l'istituzione del predetto fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati; Visto l'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000 e ritenuto di recepire i relativi suggerimenti, salvo per quanto concerne la previsione dell'invio da parte degli enti locali di una relazione sulle modalità di utilizzo dei contributi concessi in quanto, essendo assegnati alla generalità degli enti e per un periodo temporale indeterminato, non rientrano tra quelli straordinari per i quali è dovuta, ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presentazione di apposito rendiconto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina l'istituzione presso il Ministero dell'interno del fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di prestazioni di servizi non commerciali affidati da comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni a soggetti esterni all'amministrazione e le modalità per la ripartizione del fondo ai predetti enti locali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.