--> --> DELIBERAZIONE 9 luglio 1987, n. 330 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE DELIBERAZIONE 9 luglio 1987, n. 330 Direttive in materia di interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni ed integrazioni alla deliberazione 12 giugno 1984 che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie in favore dei lavoratori dichiarati esuberanti o comunque non riassorbibili nell'impresa di appartenenza. (GU n.180 del 04-08-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-8-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni; Visti i decreti-legge 7 maggio 1987, n. 174 e 27 giugno 1987, n. 244, che disciplinano, tra l'altro, una gestione non traumatica delle eccedenze di manodopera di lunga durata, mediante interventi per il reimpiego di alcune categorie di lavoratori dipendenti da imprese in crisi; Visto il disegno di legge di riforma delle norme sulle integrazioni salariali e sui trattamenti di disoccupazione (atto Camera n. 4422, presentato il 9 febbraio 1987); Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1982, n. 8, che detta criteri per l'individuazione delle ipotesi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale rilevanti ai fini degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni; Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1984, pubblicata nella pag. 460 della Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1985, n. 18, che disciplina il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie in favore dei lavoratori dichiarati esuberanti o comunque non riassorbibili nell'impresa di appartenenza; Preso atto che l'occupazione industriale è, in via generale, soggetta a profonde mutazioni di tipo qualitativo e quantitativo, alle quali occorre far fronte con azioni dirette a favorire la mobilità e la trasformazione della qualità del lavoro; Considerato che, a seguito di procedure liquidatorie d'impresa ormai giunte alla fase finale, di cessazioni definitive d'attività avvenute da oltre un triennio, di sussistenza ultratriennale di manodopera eccedente in imprese non più interessate da processi di ristrutturazione o risanamento, si stanno verificando diffusi fenomeni di ricorso alle procedure di licenziamento; Tenuto conto che i suddetti fenomeni interessano aree a particolare tensione occupazionale; Ritenuto di dover agevolare processi di mobilità e di gestione delle eccedenze occupazionali, atti ad evitare il ricorso a traumatiche interruzioni dei rapporti di lavoro che, tra l'altro, vanificherebbero le azioni positive già attivate a tutela del reddito dei lavoratori mediante i provvedimenti autorizzativi degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni; Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, commi primo e quarto, della legge 11 dicembre 1984, n. 839; Delibera
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.