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LEGGE 5 agosto 1988, n. 330 - Normattiva

LEGGE 5 agosto 1988, n. 330 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1988, n. 330 Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale. note: Entrata in vigore della legge: 25/08/1988 (GU n.187 del 10-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 72) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redato ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 15 del codice di procedura penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 15 (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti per i quali è necessaria un'autorizzazione, questa è richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato. Se l'imputato è stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione è richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, è mantenuto provvisoriamente l'arresto. Nello stesso modo si provvede se la necessità di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato è stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto. Se l'autorizzazione è negata, il giudice isrtruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione. Quando si procede contro più imputati per alcuni dei quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si può procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria. L'autorizzazione una volta conceduta non può essere revocata". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (9)

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