Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 febbraio 1963, n. 331 Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (GU n.88 del 01-04-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, è concessa una indennità forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240; lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio. La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non è dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza, titolo a stipendio o paga, o con stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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