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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 332 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 332 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 332 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalente mente in oro e platino. (GU n.144 del 09-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 1) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Contratto Collettivo Contratto Collettivo Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, e relativi allegati, per gli operai addetti ai laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra la Federazione Nazionale Orali Fabbricanti, la Federazione Nazionale Gioielleria Fabbricanti e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, assistita dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro la Federazione italiana Costruzioni ed Affini assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Metallurgici; e in pari data tra la Federazione Nazionale Orali Fabbricanti, la Federazione Nazionale Gioiellieri Fabbricanti e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 165, in data 15 giugno 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti da laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente, decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti oli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 116. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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