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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Concessione di amnistia e di indulto. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.137 del 04-06-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-6-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 3 giugno 1966, n. 331; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta: Art. 1 (Amnistia) È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:

  1. a)per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;
  2. b)per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale;
  3. c)per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;
  4. d)per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta;
  5. e)per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
  6. f)per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2, 3 del Codice penale. L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528; 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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