icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332 ultimo aggiornamento all'atto: 13/12/2001 --> Misure fiscali urgenti. note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1989.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 (in G.U. 29/11/1989, n.279). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001) (GU n.229 del 30-09-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bisorig. 4 terorig. 5orig. 6 7agg.2 agg.1 orig. 8orig. 9 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-11-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti in tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni nonché sulle aliquote e sulla misura di tributi indiretti e di pene pecuniarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 settembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta). - 1. Fino all'anno antecendente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo. 2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1. 3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esitente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria. 4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso (( effettiva)) . Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinqe metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo. 5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione. 6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.