ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 27 settembre 1989, n. 333 Regolamento concernente modificazioni ai limiti massimi generali di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade. note: Entrata in vigore del decreto: 18/10/1989 (GU n.231 del 03-10-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-10-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398, recante modificazioni ai limiti massimi di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988; Visto il voto espresso dalla commissione IX della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle risoluzioni n. 7-00199, n. 7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in particolare, l'approvazione da parte della commissione stessa del punto della risoluzione n. 7-00202 che impegna il Governo a "promuovere in sede europea iniziative adeguate affinchè sia definita una normativa comune per tutti gli Stati membri e nel frattempo a fissare limiti alla velocità massima, uguali per tutti i giorni della settimana, sulle autostrade e sulle strade a quattro corsie equiparabili nella seguente misura: 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110 per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici"; Ritenuto di conformarsi al voto della citata commissione della Camera dei deputati, ribadito mercé l'approvazione, da parte della stessa Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della mozione n. 1-00317; Ritenuto, altresì, di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli già fissati dalle vigenti disposizioni in materia; Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 settembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocità sono così stabiliti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.