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DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333 ultimo aggiornamento all'atto: 15/06/2011 --> Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011) (GU n.162 del 11-07-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I 1agg.2 agg.1 orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4 CAPO I Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 5 5 bisagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO I 6agg.1 orig. CAPO II 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9 10agg.1 orig. 11agg.2 agg.1 orig. 12 13 CAPO III 14agg.1 orig. 15agg.2 agg.1 orig. 16orig. 17orig. 18orig. 19agg.1 orig. 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-1-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti. (

(4))
  1. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre
  2. La riduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.
  3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole ".. è ridotta all'11,678 per cento." sono sostituite dalle parole ".. è ridotta al 10,50 per cento." e al comma 3 dello stesso articolo le parole ".. è stabilito in lire 6.957 miliardi." sono sostituite con le parole ".. è stabilito in lire 6.632 miliardi ..".
  4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo. --------------- AGGIORNAMENTO
(4)La L. 23 dicembre 1992, n. 489 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) la proroga al 31 dicembre 1993 della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (105)

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