a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333 ultimo aggiornamento all'atto: 15/06/2011 --> Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011) (GU n.162 del 11-07-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I 1agg.2 agg.1 orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4 CAPO I Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. 5 5 bisagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO I 6agg.1 orig. CAPO II 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9 10agg.1 orig. 11agg.2 agg.1 orig. 12 13 CAPO III 14agg.1 orig. 15agg.2 agg.1 orig. 16orig. 17orig. 18orig. 19agg.1 orig. 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-1-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.