ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 30 settembre 1989, n. 334 ultimo aggiornamento all'atto: 15/06/2002 --> Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002) (GU n.233 del 05-10-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11orig. 12orig. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22orig. 23 24 25 26 27 28 29 30orig. 31 32 33 34 35 36 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-10-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 settembre 1989; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1989; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico. 2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegate al D.Lgs. n. 271/1989, è così formulato: "Art. 206 (Regolamento ministeriale). - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.