icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 6 aprile 1994, n. 334 ultimo aggiornamento all'atto: 04/08/1994 --> Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. note: Entrata in vigore del decreto: 19/6/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1994) (GU n.129 del 04-06-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-8-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari modificato da ultimo con il decreto 14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994; Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione in data 23 giugno 1993; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche ai prodotti alimentari originari dei Paesi EFTA che sono contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 ((
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.